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Vodafone Fisso, carenze informative SIM dati abbinata: AGCOM multa Fastweb di 25mila euro

Дата публикации: 18-09-2026 22:05:19

AGCOM ha sanzionato Fastweb per una vicenda relativa alle SIM solo dati incluse con le offerte di rete fissa del brand Vodafone, in quanto negli anni scorsi l’operatore non indicava sul suo sito le informazioni di trasparenza tecnica sulla SIM dati, in particolare la velocità di navigazione e l’inibizione del traffico voce e SMS. L’Autorità …
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AGCOM ha sanzionato Fastweb per una vicenda relativa alle SIM solo dati incluse con le offerte di rete fissa del brand Vodafone, in quanto negli anni scorsi l’operatore non indicava sul suo sito le informazioni di trasparenza tecnica sulla SIM dati, in particolare la velocità di navigazione e l’inibizione del traffico voce e SMS.

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) lo ha stabilito con la delibera 209/26/CONS (ecco il documento completo), pubblicata lo scorso 10 Settembre 2026, ma risalente in realtà al 29 Luglio 2026, recante “Ordinanza ingiunzione nei confronti della società Fastweb S.p.A. per la violazione dell’art. 98 – sedecies, in combinato disposto con gli artt. 4, comma 1, e 5, comma 5, della delibera n. 23/23/CONS (Contestazione n. 5/25/DTC)”.

Il caso riguarda quindi la SIM dati Vodafone inclusa da diversi anni nelle offerte di rete fissa in ADSL, FTTC e Fibra FTTH del brand Vodafone in Italia, che fino all’attivazione della linea fissa permette di utilizzare 15 Giga al giorno.

Per le nuove sottoscrizioni a partire dall’1° Aprile 2025, una volta attiva la linea fissa, la SIM dati comprende di base 10 Giga in 5G ogni mese, mentre, secondo quanto indicato sul sito, solo per le attivazioni online sono inclusi 50 Giga in 5G al meseSuperati i Giga inclusi ogni mese, si continua a navigare senza costi aggiuntivi ma con velocità limitata a 64 Kbps. Il rinnovo dei Giga, con possibilità di utilizzare la massima velocità disponibile, avverrà nel mese successivo.

In particolare, a seguito di verifiche preistruttorie effettuate a partire dal mese di Maggio 2025, l’AGCOM aveva avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti di Vodafone Italia S.p.A., in quanto l’operatore non aveva prodotto una informativa tecnica completa rispetto alla SIM dati abbinata alla linea fissa, non avendo specificato che la stessa non era abilitata all’invio di SMS, oltre a non aver fornito le indicazioni tecniche, previste dall’Allegato 1 alla delibera 23/23/CONS, tra cui la velocità di navigazione della SIM.

Da Gennaio 2026 il procedimento è stato condotto nei confronti di Fastweb S.p.A.: si ricorda infatti che, in seguito alla fusione per incorporazione di Vodafone Italia in Fastweb S.p.A. avvenuta il 1° Gennaio 2026Vodafone in Italia è oggi un marchio commerciale concesso in licenza (fino al 2029) a Fastweb, utilizzato anche all’interno del corporate brand Fastweb + Vodafone, che riunisce le attività di Swisscom in Italia, nato a Gennaio 2025 dopo l’acquisizione di Vodafone Italia.

Secondo l’Autorità, Fastweb, nel corso dell’istruttoria procedimentale, ha addotto giustificazioni parzialmente idonee a escludere la propria responsabilità rispetto alla presunta violazione della delibera 252/16/CONS e, pertanto, AGCOM ha adottato un provvedimento sanzionatorio, con una multa di 25mila euro, per il mancato rispetto dell’Articolo 98-sedecies del Codice e della delibera 23/23/CONS.

Come riportato dall’AGCOM in merito alla quantificazione della sanzione, questa condotta, unitamente ad un’anomalia tecnica che per un periodo non ha bloccato gli SMS generati né la relativa fatturazione, ha determinato effetti economici nei confronti di un numero “particolarmente esiguo” di clienti.

La segnalazione di un cliente e l’avvio del procedimento di AGCOM

Tutto nasce da una segnalazione pervenuta all’AGCOM il 20 Maggio 2025, da parte di un cliente Vodafone Italia, relativamente alle condizioni di fornitura di una SIM mobile abbinata all’offerta di rete fissa Internet Unlimited Smart.

Nello specifico, il cliente che ha inviato la segnalazione ha lamentato che, presso un negozio Vodafone, in seguito alla sua richiesta di una SIM per un allarme GPS “tracker” che consentisse di navigare sul web, telefonare e mandare SMS, gli era stata proposta un’offerta di cambio contrattuale di rete fissa che includeva una SIM “gratuita” con possibilità di effettuare chiamate, SMS e navigazione.

Dopo l’attivazione, il segnalante ha riscontrato che la SIM permetteva solo la navigazione dati e che gli SMS avevano un costo non indicato. Ricevuta una fattura di 60,90 euro, il cliente di rete fissa Vodafone ha contestato che nel contratto firmato non figurava alcuna voce sui “costi variabili”, né in fattura appariva il dettaglio di numero e costo unitario degli SMS.

Inoltre, il cliente ha riferito all’AGCOM che il Servizio Clienti Vodafone, da lui contattato, gli ha rappresentato che la SIM serviva solo “per navigare quando non c’era connessione con il modem di rete fissa”, senza fornirgli alcuna informazione sul costo degli SMS.

Dopo la richiesta di informazioni dell’Autorità, Vodafone Italia, con una nota del 4 Giugno 2025, aveva dichiarato che la SIM in oggetto è inclusa gratuitamente con la sottoscrizione di qualsiasi offerta di rete fissa per clienti consumer, specificando che questa SIM è destinata esclusivamente al traffico dati e può essere usata su qualunque dispositivo mobile, anche come hotspot.

Per quanto riguarda le informazioni di trasparenza tecnica della SIM dati abbinata al fisso, in relazione a quanto previsto dalla delibera 23/23/CONS, Vodafone aveva dichiarato che “trattandosi di una SIM solo dati con un plafond di Giga predefinito, senza che alla stessa sia associata alcuna offerta di rete mobile, non sono previste le informazioni di trasparenza tecnica di cui alla delibera n. 23/23/CONS. LA SIM viene fornita da Vodafone, a titolo gratuito, unicamente in abbinamento ad una offerta di rete fissa; pertanto, le informazioni di trasparenza tecnica sono correttamente fornite in relazione all’offerta di rete fissa alla quale la SIM è associata”.

In merito alle informazioni di trasparenza tariffaria relative alla SIM dati, in relazione a quanto previsto dalla delibera 252/16/CONS, l’operatore ha dichiarato che “trattandosi di una SIM solo dati fornita da Vodafone gratuitamente solo in abbinamento ad un’offerta di rete fissa, senza alcun piano tariffario mobile associato, non è prevista neppure una specifica scheda di trasparenza tariffaria. Le informazioni relative a tale SIM sono riportate nelle schede di trasparenza tariffaria e nelle sintesi contrattuali delle offerte di rete fissa a cui la stessa risulta associata”.

Pertanto, non trattandosi di una offerta di rete mobile, ma di una SIM solo dati non svincolabile dall’offerta di rete fissa alla quale è associata, Vodafone Italia riteneva di essere in linea con le disposizioni normative di trasparenza tariffaria e tecnica.

L’AGCOM ha poi effettuato delle verifiche d’ufficio in data 14 Maggio e 23 Luglio 2025, mediante la consultazione dei documenti presenti nelle pagine del sito web dell’operatore, dalle quali è emerso che venivano fornite solo alcune informazioni in merito alle SIM dati abbinate alla rete fissa, mentre altre non erano presenti.

Inoltre, nel contratto fornito dal segnalante, nella sezione “Dispositivi associati alla tua offerta”, è stata riportata la dicitura “SIM 4g solo dati” con il numero seriale della SIM, mentre nella fattura è stata inserita esclusivamente la voce “SMS nazionali” nella sezione “Costi variabili” con la cifra addebitata di 60,90 euro, senza indicazione del costo unitario di ciascun SMS e del loro numero.

Pertanto, tramite l’atto di contestazione n. 5/25/DTC dell’11 Ottobre 2025, l’AGCOM aveva avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti di Vodafone Italia (poi incorporata in Fastweb da Gennaio 2026).

In particolare, l’Autorità ha contestato la violazione degli Articoli 98–quindecies e 98 – sedecies del Codice, in combinato disposto con gli Articoli 4, comma 1, della delibera 252/16/CONS, 4, comma 1, e 5, comma 5, della delibera 23/23/CONS, per non aver indicato, in maniera “chiara, completa e trasparente” le condizioni economiche, con particolare riferimento al costo degli SMS, e tecniche, soprattutto rispetto alla velocità di navigazione e alla qualità del servizio, delle SIM dati abbinate a offerte di rete fissa, in difformità da quanto stabilito in materia dalla normativa e regolamentazione vigente.

La difesa di Fastweb sulla SIM dati di Vodafone

Vodafone Italia aveva precisato che il traffico SMS erroneamente effettuato dal cliente è stato causato da un’anomalia tecnica di rete che non ha inibito tale SIM all’uso degli SMS.

Di conseguenza, tale traffico è stato tariffato a consumo in quanto sui sistemi Vodafone tale SIM non è associata ad alcun piano tariffario mobile e non prevede quindi uno specifico prezzo per gli SMS da comunicare ai clienti.

Vodafone aveva dichiarato di essersi tempestivamente adoperata per risolvere l’anomalia (che è stata effettivamente risolta a Dicembre 2025), provvedendo, nei casi di addebito come quello segnalato, allo storno/rimborso di quanto erroneamente fatturato.

Fastweb (che ha ereditato il caso a seguito della fusione) aveva presentato anche una proposta di impegni, con una versione definitiva trasmessa il 30 Gennaio 2026, che è stata tuttavia ritenuta inammissibile dall’AGCOM, come comunicato all’operatore il 29 Giugno 2026, in quanto la condotta relativa alla carenza informativa sulla SIM dati risultava non essere ancora cessata.

In ogni caso, Fastweb ha dichiarato che le misure proposte sono state attuate a prescindere dal rigetto degli impegni deliberato dall’Autorità, chiedendo così almeno la riduzione dell’eventuale sanzione.

Le valutazioni dell’AGCOM in merito alle informazioni sulle SIM dati Vodafone abbinate al fisso

Dopo aver ricordato il quadro regolamentare in materia di informative di trasparenza tecnica e tariffaria, l’AGCOM ha fornito le sue valutazioni, affermando innanzitutto che le argomentazioni difensive sostenute da Fastweb risultano essere in parte accoglibili.

Se da un lato l’AGCOM ha preso atto che la tariffazione degli SMS è stata frutto di un anomalia, e che quindi non ci sono i presupposti per l’obbligo di pubblicazione di un prospetto di trasparenza tariffaria per la SIM dati abbinata al fisso, dall’altro l’Autorità ha accertato che l’operatore non aveva fornito una completa informazione di trasparenza tecnica, impedendo ai clienti di effettuare una comparazione tra tutte le offerte analoghe presenti nel mercato di riferimento.

Nello specifico, non erano disponibili le informazioni relative alle tecnologie utilizzate per la fornitura del servizio di cui all’Allegato 1 alla delibera 23/23/CONS, alle relative velocità massime e pubblicizzate della connessione, alla presenza di eventuali misure applicate in rete con impatti sulla velocità di connessione a Internet e alla disponibilità di meccanismi di QoS.

Tra l’altro, secondo l’AGCOM, nelle informazioni tecniche sarebbe stato opportuno riportare il fatto che il traffico voce e SMS è inibito.

A questo proposito, solo con la nota del 29 Gennaio 2026, Fastweb si è impegnata a modificare la pagina “Supporto” del sito web del brand Vodafone, inserendo, tra le FAQ relative all’utilizzo della SIM dati abbinata al fisso, le informazioni di natura tecnica.

Tuttavia, pur avendo dichiarato nella memoria conclusiva di aver implementato spontaneamente tale impegno, in realtà Fastweb ha pubblicato una informativa tecnica che contiene solo una parte delle informazioni di cui all’Allegato 1 che la stessa è tenuta a pubblicare anche per le SIM abbinate.

La delibera con cui Fastweb è stata sanzionata di 25mila euro

Per tutti questi motivi, l’AGCOM ha confermato la violazione del solo Articolo 98-sedecies del Codice, in combinato disposto con gli Articoli 4, comma 1, e 5, comma 5, della delibera 23/23/CONS, in quanto l’operatore non ha addotto alcuna giustificazione idonea a escludere la sua responsabilità in ordine alla incompletezza delle informative rese all’utenza sulle caratteristiche tecniche delle SIM dati abbinate a offerte di rete fissa.

Pertanto, l’AGCOM ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa che va da un minimo di 25mila euro fino ad un massimo 5 milioni di euro. In ogni caso, per quantificare la sanzione, l’Autorità ha tenuto conto di vari aspetti, tra cui le azioni poste in essere da Fastweb.

In particolare, l’AGCOM ricorda che, dopo l’avvio del procedimento sanzionatorio e nell’ambito della proposta di impegni presentata, Fastweb ha ribadito che gli importi addebitati per il traffico SMS sono scaturiti da un’anomalia tecnica di rete, la quale ha consentito agli utenti di poter effettuare traffico SMS laddove la SIM era abilitata al solo traffico dati e di aver, pertanto, provveduto a definire una specifica procedura di rimborso a favore dei clienti che hanno segnalato di aver ricevuto addebiti per traffico SMS, previa risoluzione, a far data dal 15 Dicembre 2025, dell’anomalia tecnica di configurazione della SIM dati.

Per quanto concerne il profilo attinente agli obblighi di trasparenza contrattuale e tecnica, Fastweb ha già migliorato e integrato le informative presenti sul sito del brand Vodafone rispetto alle condizioni contrattuali e tecniche, con particolare riferimento alle modalità di utilizzo e disattivazione delle SIM dati, una volta completata l’attivazione dell’offerta di rete fissa, e alle informazioni previste nell’Allegato 1 alla delibera 23/23/CONS.

AGCOM sottolinea inoltre che le anomalie tecniche risultano essere state da tempo risolte (dal 15 Dicembre 2025) e che è stata inoltre migliorata la trasparenza della SIM dati Vodafone abbinata al fisso con la pubblicazione della velocità di navigazione, seppur risultano ancora omesse le altre informazioni richieste dall’Allegato 1 alla succitata delibera (che tuttavia Vodafone pubblica per le normali SIM non abbinate alle offerte di rete fissa). Su tale punto, AGCOM afferma che gli uffici svolgeranno una verifica dopo la notifica dell’ordinanza.

Alla luce di tutto quanto premesso, AGCOM riteneva inizialmente di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura del doppio del minimo edittale, pari a 50mila euro.

Tuttavia, l’AGCOM ha poi ritenuto che, alla luce della peculiarità della casistica oggetto del procedimento e della fattiva opera svolta da Fastweb per l’eliminazione e attenuazione delle conseguenze della violazione contestata, la richiesta di Fastweb di applicazione di una riduzione della sanzione può essere accolta.

Pertanto, considerate le attività svolte da Fastweb per attenuare la violazione, in linea con alcuni precedenti delibere dell’Autorità, è stata ritenuta applicabile una sanzione pari a 25mila euro, a seguito della riduzione della metà dell’importo della sanzione.

Dunque, con la delibera 209/26/CONS pubblicata lo scorso 10 Settembre 2026, AGCOM ha sanzionato Fastweb (la società che ha incorporato Vodafone Italia, contro la quale era stato avviato il procedimento) con una multa di 25mila euro.

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